Con la recente sentenza del 07.03.2011, n. 8832 la Corte di Cassazione ha precisato che anche il danneggiamento degli oggetti dell'ex fidanzata può costituire il reato di "stalking" (più precisamente di "atti persecutori").
Questo anche se gli atti violenti compiuti dall'indagato non erano direttamente rivolti a mettere a rischio l'incolumità fisica della vittima (essendo rivolti esclusivamente contro gli oggetti).
Afferma infatti la Cassazione che le manifestazioni di aggressività erano comunque tali da mettere a repentaglio "l'equilibrio emotivo" della persona ("L'evento scaturito da questo piano di violenza materiale e psicologica è costituito naturalmente da un stato turbamento psicologico della donna, derivante non da un singolo fattore di stimolo ansiogeno, ma una serie di comportamenti persecutori, che hanno evidentemente determinato una rottura nell'equilibrio emotivo della D. , che si è espressa a mezzo di sensazione soggettiva, cioè in un crescendo, di tensione, preoccupazione, nervosismo, paura, di grave spessore e perdurante nel tempo, data la stabilità dell'atteggiamento intimidatorio rancoroso e vendicativo dell'uomo").
Conseguentemente la Cassazione ha confermato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.