Il datore di lavoro che non versa le ritenute assistenziali o previdenziali commette il reato previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge del 12 settembre 1983, n. 463.
La punibilità tuttavia è esclusa se, entro tre mesi dalla contestazione, procede al pagamento di quanto dovuto.
Si tratta di una causa di non punibilità, prevista dall'articolo 2, comma 1-bis, del Decreto Legge del 12 settembre 1983, n. 463 ("il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione").
Si è posta la questione dell'individuazione del dies a quo, ossia del momento a partire dal quale decorrono i tre mesi per il pagamento, nel caso in cui l'ente previdenziale non abbia notificato al datore l'avviso di accertamento.
Sul punto è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza del 24 novembre 2011, n. 1855, secondo cui, in assenza di pregressa notifica dell'accertamento da parte dell'ente previdenziale, la citazione a giudizio comporta la decorrenza del termine per il versamento solo quando contenga tutti gli elementi essenziali dell'accertamento stesso.
In caso di mancata o parziale decorrenza del termine, il giudizio va rinviato per consentire all'imputato di effettuare il versamento