La controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo rientra nella competenza del Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'articolo 444, comma 1, del Codice di procedura civile.
Va precisato che il terzo comma dell'articolo 444, che prevede la competenza territoriale del Tribunale ove ha sede l'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica, trattandosi di norma eccezionale e, come tale, non applicabile all'infuori dei casi in essa espressamente previsti (Cassazione, ordinanza del 9 novembre 2004, n. 21317).