Secondo la Cassazione il verbale ispettivo redatto dall'Ispettorato del lavoro e la successiva ordinanza ingiunzione con cui viene comminata la sanzione amministrativa per violazioni di norme sul luogo di lavoro, non hanno efficacia interruttiva rispetto ai crediti contributivi dell'INPS (Cassazione, sentenza del 18 gennaio 2019, n. 1384; Cassazione, sentenza del 28 Maggio 2013, n. 13218).
E infatti, secondo l'orientamento della Corte, gli atti dell'Ispettorato del lavoro hanno ad oggetto una diversa pretesa e non sono qualificabili come procedura finalizzata al recupero dell'evasione contributiva, né come atti prodromici diretti al conseguimento dei contributi omessi.
Inoltre è anche diverso il soggetto che adotta l'atto (l'Ispettorato del lavoro) rispetto all'ente impositore, titolare del credito contributivo (INPS).
La Cassazione ha dunque accolto il ricorso di un contribuente contro una cartella esattoriale avente ad oggetto crediti contributivi, enunciando il seguente principio: "in tema di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza ed assistenza sociale obbligatorie, l’ordinanza ingiunzione relativa a sanzioni amministrative e il verbale ispettivo dell’Ispettorato del lavoro non hanno efficacia interruttiva della prescrizione del credito contributivo: in particolare, la prima, attesa la diversità della pretesa, non è qualificabile come procedura finalizzata al recupero dell’evasione contributiva, né configura un atto prodromi co diretto al conseguimento dei contributi omessi; il secondo costituisce un atto posto in essere da un soggetto, l’Ispettorato del lavoro, diverso dall’ente impositore".