Il socio amministratore di una società a responsabilità limitata ha l'obbligo di iscrizione alla Gestione soci s.r.l. di cui all'articolo 1, comma 203, della Legge n. 662/1996, qualora svolga in seno alla società la propria attività con carattere di abitualità e prevalenza.
Tale obbligo non è escluso dal fatto che lo stesso sia iscritto anche alla cosiddetta Gestione separata di cui alla Legge n. 335/1995 quale amministratore della società medesima.
Non vi è, infatti, incompatibilità tra le due iscrizioni, neppure ai sensi del comma 208 dello stesso articolo 1 della Legge n. 662/1996, che riguarda non la situazione di coloro che svolgono due attività ugualmente fonte di reddito, ma la posizione di coloro che lavorano all'interno di un'impresa la cui attività potrebbe determinare l'iscrizione sia alla gestione Artigiani che a quella Commercianti (Corte di Appello di Milano, sentenza del 6 ottobre 2003).