Le norme
Nelle cause di separazione e divorzio e, più in generale, nella materia del diritto di famiglia, il giudice ha ampi poteri per l'acquisizione di prove circa la determinazione del reddito, del patrimonio e del tenore di vita dei coniugi, finalizzati alla quantificazione dell’assegno di mantenimento o all’adozione dei più opportuni ordini di protezione contro gli abusi familiari.
Per i procedimenti di divorzio, tali poteri sono stabiliti dall’articolo 5 della Legge del 1° dicembre 1970, n. 898, che obbliga i coniugi a “presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”.
Se sorgono contestazioni, "il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della Polizia tributaria”.
Per i procedimenti di separazione, si applica invece l’articolo 155 del Codice civile che autorizza il giudice, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento a favore dei figli, a disporre, “ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, un accertamento della Polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”.
L’articolo 736 bis del Codice di procedura civile, infine, nel caso in cui la condotta di un coniuge o di altro convivente sia causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, consente al giudice di adottare ordini di protezione disponendo “anche per mezzo della Polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo”.
I presupposti degli accertamenti tributari
Come si evince dalle norme citate, il potere del tribunale di disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita dei coniugi, presuppone essenzialmente due condizioni:
- l'insufficienza della documentazione depositata, in base alla quale non sarebbe possibile stabilire le condizioni reddituali dei coniugi;
- la contestazione dei redditi indicati da uno dei coniugi da parte dell’altro.
Tale contestazione non può esaurirsi nella semplice negazione delle risultanze in atti ma deve essere supportata da sufficienti elementi di ragionevolezza nonchè dalla formulazione ad opera delle parti di istanze articolate su elementi di fatto specifici, non del tutto sforniti di riscontro.
Solo in presenza di una contestazione ben articolata, il giudice potrà disporre gli accertamenti tributari.
I poteri della Polizia tributaria
Le norme in esame, dunque, attribuiscono alla Polizia tributaria poteri di indagine su ordine del giudice nell'ambito del diritto di famiglia.
Tali norme, tuttavia, sono formulate in modo generico e non indicano specificamente i poteri ed i limiti di azione della Polizia tributaria.
È quindi compito dell'interprete individuare il contenuto concreto dei detti poteri.
In primo luogo è stata esclusa la possibilità che i giudici dispongano verifiche fiscali in senso stretto.
Le norme fiscali, infatti, sono di carattere eccezionale, previste per esigenze di tutela del bilancio. Come tutte le norme eccezionali, quindi, si applicano solo in presenza di un’espressa previsione normativa.
Nella materia del diritto di famiglia lo scopo degli eventuali accertamenti tributari non è la tutela del bilancio, bensì la quantificazione dell'assegno di mantenimento. Gli accertamenti sul reddito, sul patrimonio e sul tenore di vita dei coniugi sono pertanto strumentali alla determinazione dell'assegno.
Si ritiene, piuttosto, che il giudice possa richiedere alla Polizia tributaria il compimento delle seguenti attività:
- attività di acquisizione e comunicazione di informazioni in possesso della Guardia di finanza o da questa reperibili. In particolare, la Guardia di finanza potrà essere delegata ad accedere ai sistemi informativi dell’Anagrafe tributaria, delle Camere di commercio, del Pubblico registro automobilistico, delle Conservatorie dei registri immobiliari per acquisire informazioni dalle quali è possibile desumere indicazioni circa i comportamenti delle parti e verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato nel corso del procedimento e quanto risulta all’Amministrazione finanziaria.
- attività di valutazione. In tal caso la Polizia tributaria agirà come consulente tecnico di ufficio ai sensi degli articoli 191 e 198 del Codice di procedura civle, svolgendo una funzione di consulenza di natura contabile relativamente alle informazioni raccolte.
- esecuzione di indagini delegate. In tal caso sarà lo stesso giudice a stabilire il contenuto delle indagini stesse. Ad esempio la Polizia tributaria potrà essere delegata a richiedere chiarimenti alle parti, assumere informazioni da terzi, estrarre copie di eventuali documentazioni, effettuare ispezioni. Queste operazioni potranno essere svolte nei confronti di uno dei due coniugi o anche nei confronti di terzi, come espressamente previsto dall'articolo 155 del Codice civile.
Le indagini potranno ad esempio riguardare che beni fiduciariamente intestati a soggetti terzi. In tal caso, il giudice potrà disporre indagini nei confronti delle società fiduciarie intestatarie ordinando loro l’esibizione di documenti o formulando richieste di chiarimenti.
Tale potere tuttavia è subordinato ad una richiesta ben articolata da parte del coniuge interessato, che dovrà indicare anche il nome del fiduciante.
In caso contrario la società potrà opporre l'obbligo di riservatezza ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966. La regola della riservatezza insita nell’attività delle società fiduciarie comporta la possibilità di avanzare alle società fiduciarie solo richieste nominative; non è possibile chiedere loro in maniera del tutto generica chi siano i proprietari dei beni loro intestati. Qualora, dunque, uno dei coniugi asserisse, senza dimostrare neppure per presunzioni l’esistenza di un rapporto fiduciario, la relativa richiesta legittimerebbe la società fiduciaria ad opporre il suo obbligo di riservatezza.