Nei procedimenti di separazione e divorzio, il Giudice potrebbe disporre accertamenti sul reddito, sul patrimonio e sul tenore di vita dei coniugi per il tramite della Polizia tributaria, ai sensi degli articoli 5 della Legge del 1° dicembre 1970, n. 898 e 155 del Codice civile.
È tuttavia molto difficile ottenere che il Giudice disponga un intervento della Polizia tributaria per conoscere quanto guadagna effettivamente l’altro coniuge.
In proposito, nel corso di una separazione giudiziale, non è stata accolta la richiesta di indagini tributarie avanzata dalla moglie che sosteneva che i redditi reali del marito fossero superiori a quelli dichiarati, pretendendo pertanto un assegno di mantenimento di importo superiore rispetto a quello risultante dalla dichiarazione dei redditi.
In particolare la donna ha fatto riferimento ad operazioni di compravendita immobiliare, per le quali erano state impiegate considerevoli somme di denaro, a dimostrazione dell'elevata capacità reddituale del marito.
I Giudici di primo e di secondo grado, rigettando la richiesta della donna, non disponevano alcuna indagine tributaria, ritenendo che la situazione economica del marito potesse essere desunta dalla documentazione prodotta (dichiarazione dei redditi, estratti conto, statuto e documentazione contabile della società interessata nelle dette operazioni di compravendita).
La donna faceva quindi ricorso in Cassazione, sostenendo che i Giudici di merito avrebbero dovuto disporre le indagini, come richiesto.
La Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che il potere di disporre indagini tributarie rientra nella discrezionalità del Giudice di merito, il quale non è tenuto ad avvalersene qualora ritenga compiutamente provata la situazione economica dei coniugi in base alla documentazione già depositata.
Nel caso di specie la decisione dei Giudici di primo e secondo grado è stata considerata dalla Cassazione adeguatamente motivata in relazione ai documenti in atti.
La Cassazione, inoltre, ha precisato che la valutazione delle condizioni economiche della parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti dal coniuge attraverso rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cassazione, sentenza del 17 giugno 2009, n. 14081; sentenza del 5 novembre 2007, n. 23051)