Rifiuti speciali: mancata assimilazione ed esonero TARSU
La mancata assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani non esclude automaticamente la TARSU: necessaria la denuncia e lo smaltimento a cura del contribuente
La mancata assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani non esclude automaticamente la TARSU: necessaria la denuncia e lo smaltimento a cura del contribuente
La TARSU è esclusa per le società che producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, purchè forniscano idonea prova
In materia di rifiuti speciali, la Tari non si applica ai magazzini e alle aree scoperte strettamente funzionali al processo industriale (Mef, risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014)
Il garage è soggetto a TARSU se il contribuente non dimostra che lo stesso è inidoneo a produrre rifiuti
Contro l'avviso di accertamento TARSU, ICI, IMU, il contribuente può: chiedere l'autotutela, chiedere l'accertamento con adesione, proporre ricorso in Commissione tributaria, accedere alla definizione agevolata
In materia di tarsu, e più in generale di tributi locali, la determinazione delle aliquote è di competenza della Giunta comunale e non del Consiglio comunale
I magazzini connessi alle attività produttive sono soggetti a TARSU salvo l'assoluta inidoneità a produrre rifiuti assimilati
La produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani rende inapplicabile la tassa sui rifiuti
La procedura ed i termini per l'accertamento e la riscossione della TARSU: cinque anni per l'accertamento; tre anni per la notifica della cartella esattoriale.