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Accertamento TARSU, ICI, IMU: mezzi di tutela

Pubblicata in: Tributi e riscossione

Contro l'avviso di accertamento TARSU, ICI, IMU, il contribuente può: chiedere l'autotutela, chiedere l'accertamento con adesione, proporre ricorso in Commissione tributaria, accedere alla definizione agevolata

Il contribuente che riceve un avviso di accertamento per la TARSU (come anche per IMU e ICI), ha a disposizione i seguenti mezzi di tutela:

Definizione agevolata

La definizione agevolata consiste nel pagamento entro sessanta giorni dell'importo contestato, rinunciando contestualmente al ricorso.

Tale strumento consente la riduzione a un terzo delle sanzioni applicate.

Ovviamente, considerato che essa implica la rinuncia al ricorso e a ogni forma di contestazione, è consigliabile laddove l'avviso di accertamento sia fondato e legittimo sotto ogni aspetto, ivi compresa la procedura di notifica.

Si precisa che la definizione agevolata non è applicabile agli accertamenti per omesso o infedele pagamento (ma solo a quelli per omessa o infedele denuncia).

Istanza di autotutela

L'istanza di autotutela è una richiesta formale rivolta all'Ente (il Comune), con cui si richiede l'annullamento e/o la rettifica totale o parziale dell'avviso di accertamento, laddove vengano riscontrati errori o comunque motivi di illegittimità facilmente dimostrabili (ad esempio, nel caso di pagamento già effettuato). 

L'istanza di autotutela non sospende nè interrompe i termini per proporre ricorso in Commissione tributaria, nè l'efficacia esecutiva dell'avviso, laddove decorrano i sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

Accertamento con adesione

Lo strumento dell'accertamento con adesione è applicabile solo agli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione.

Esso è consigliabile quando l'accertamento si basa su elementi non del tutto certi, che possono essere oggetto di diversa valutazione.

Con questo strumento, il contribuente chiede all'Ufficio competente di rivedere la valutazione degli oggetti presenti nell'avviso di accertamento e di ricalcolare l'importo dovuto, i relativi interessi e le sanzioni.

L'accertamento con adesione produce come effetto immediato la sospensione dei termini per l'impugnazione e quelli di pagamento del tributo per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione.

Entro quindici giorni dal ricevimento dell'accertamento con adesione, l'Ufficio contatta il contribuente per concordare un incontro durante il quale potranno essere effettuati tutti gli approfondimenti del caso.

Si instaura quindi un contraddittorio.

In caso di accordo tra le parti, l'Ufficio redige un atto di accertamento con adesione in duplice copia che va sottoscritto dal contribuente (o dal suo procuratore) e dal responsabile dell'ufficio o suo delegato.

In tal caso, per effetto del raggiungimento dell'accordo, si applicherà la sanzione pari ad un quarto del minimo previsto dalla relativa normativa.

Se invece non si raggiunge l'accordo o nel caso in cui il contribuente non si presenti all'incontro, decade il diritto all'accertamento con adesione.

Al termine del procedimento, il Funzionario Responsabile redige un verbale riportando tutte le operazioni compiute in relazione all'accertamento con adesione (compresa l'eventuale mancata comparizione del contribuente e il conseguente esito negativo dell'accertamento con adesione). 

Ricorso in Commissione Tributaria

Il contribuente ha anche la possibilità di presentare ricorso in Commissione Tributaria Provinciale, eccependo ogni vizio, formale e di merito, relativo all'avviso di accertamento, qualunque sia la violazione contestata.

Il ricorso deve essere presentato perentoriamente entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento (salva la sospensione di novanta giorni se è stato richiesto l'accertamento con adesione, nonchè la sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre).

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