La denuncia del contribuente
I soggetti obbligati al pagamento della TARSU presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.
Se ci sono state variazioni relative ai locali ed alle aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia, l'utente è tenuto a denunciarle.
La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano dell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
L'avviso di accertamento
Il Comune emette l'avviso di accertamento, ai sensi dell'articolo 71 del Decreto Legislativo 507/93, nei seguenti casi:
- denuncia infedele;
- denuncia incompleta;
- denuncia omessa.
Non è previsto l'avviso di accertamento nel caso di omesso pagamento.
I termini per la notifica dell'avviso di accertamento
A partire dal 1 gennaio 2007 gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
Il suddetto termine quinquennale è stato introdotto dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1 gennaio 2007.
Per la TARSU relativa agli anni anteriori al 2007, le nuove regole si applicano solo se i rapporti di imposta erano ancora pendenti alla data del 1 gennaio 2007, ossia se a tale data non erano ancora decorsi i previgenti termini previsti dall'articolo 71 del Decreto Legislativo n. 507/1993.
Ciò in base al comma 171, dell'articolo 1 della Legge n. 296, secondo cui: "Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge".
Al contrario, per i rapporti di imposta non più pendenti alla data del 1 gennaio 2007 valgono i termini in precedenza vigenti (previsti dall'articolo 71 del Decreto Legislativo n. 507/1993), ossia:
- in caso di denuncia infedele o incompleta, il Comune emette un avviso di accertamento in rettifica. Tale avviso deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.
- in caso di omessa denuncia, il Comune emette l'avviso di accertamento d'ufficio. Tale avviso deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'articolo 74 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
Gli avvisi devono contenere l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
L'iscrizione a ruolo
Si ritiene tacitamente abrogato il termine annuale di decadenza previsto per l'iscrizione a ruolo dall'articolo 72 del Decreto Legislativo n. 507/93.
Tale abrogazione ha effetto dal 1 gennaio 2007, per effetto della entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Se, dunque, si riceve una cartella per la TARSU relativa ad anni anteriori al 2007, è bene verificare che il Comune abbia effettuato l'iscrizione a ruolo entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo.
Altrimenti si può eccepire la decadenza ai sensi dell'articolo 72 citato, allora vigente.
La cartella esattoriale
Per la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo (legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 163).
In mancanza di un atto di accertamento (come nel caso di omesso pagamento della TARSU), il termine suindicato coincide con la fine del terzo anno successivo a quello nel quale fu presentata la denuncia, o a quello per il quale la tassa è dovuta (Corte di Cassazione, sentenza n. 10590 del 9 maggio 2007, secondo cui "il titolo derivante dalla dichiarazione del contribuente equivale all'accertamento definitivo").