La Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 22 ottobre 2019, n. 30008, si è pronunciata sulla questione se l’A.d.E.R. (Agenzia delle Entrate Riscossione) possa farsi difendere in giudizio da un avvocato esterni, anziché dall’Avvocatura di Stato, e quindi sulla validità del mandato ad essi conferito.
La Cassazione, richiamando la normativa in materia (articolo 1, comma 8 del Decreto Legge n. 193/2016 e successiva norma di interpretazione autentica dell'articolo 4-nonies, comma 1, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34), ha precisato che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si avvale:
- dell'Avvocatura dello Stato nei casi “riservati”, previsti dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, in casi speciali, di apposita delibera motivata), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
- di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità né di delibera, in tutti gli altri casi (ossia quelli non “riservati”) ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
Il legislatore ha voluto affermare che la fonte primaria della difesa erariale è la Convenzione, cui occorre in primo luogo fare riferimento per verificare la validità del mandato difensivo.
La delibera, invece, è necessaria solo nel caso in cui A.d.E.R., nonostante la specifica controversia rientri, in forza della Convenzione, tra quelle di competenza dell'Avvocatura dello Stato, non intenda di essa avvalersi.
Pertanto, se la convenzione riserva all'Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni dell'articolo 43, comma 4, Regio Decreto n. 1611/1933 (cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l'Avvocatura erariale si renda indisponibile.
Se, invece, la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici).