L'esenzione dal pagamento della TARSU per le aree non idonee alla produzione di rifiuti è subordinata alla adeguata delimitazione di tali spazi nonché alla presentazione di documentazione atta a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione.
La Cassazione, con ordinanza del 31 marzo 2017 n. 8581, ha ribadito il principio, più volte espresso, secondo il quale il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani è, tra l'altro, l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 62), costituendo l'esenzione un'eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che detengono o occupano immobili (Cassazione, sentenza n. 17622/2016).
La Cassazione, pertanto, ha annullato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva riconosciuto il diritto all'esenzione per un'area coperta destinata alla custodia di autovettura, in forza della sola allegazione di tale destinazione da parte del contribuente.
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