È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 236/2008, ove si legge: “Qualora lo stesso fatto doloso o colposo determini, dopo un primo evento lesivo, ulteriori conseguenze pregiudizievoli, la prescrizione dell’azione risarcitoria, per il danno inerente a queste ultime, decorre dalla loro verificazione solo nel caso in cui esse non costituiscano un mero sviluppo ed aggravamento del danno già insorto, ma integrino nuove ed autonome lesioni”.
Per il calcolo dei termini di prescrizione, quindi, alla luce della sentenza citata, bisogna fare una distinzione tra le lesioni che siano semplicemente un aggravamento di lesioni già manifestatesi in precedenza e lesioni che siano del tutto autonome dalle precedenti, ma comunque conseguenza del sinistro.
Per le prime il termine di prescrizione decorre dal giorno dell'incidente.
Per le seconde, invece, il termine di prescrizione decorre dal loro manifestarsi, anche se successivo al sinistro.
In particolare, nel caso esaminato dalla Corte, la compagnia assicuratrice aveva eccepito la prescrizione del danno vantato da uomo al quale, a seguito di un incidente stradale, era stata amputata una gamba.
I Giudici hanno ritenuto che l’amputazione dell’arto costituiva uno sviluppo anomalo, ossia un fatto nuovo ed autonomo rispetto alla precedente frattura. Il termine di prescrizione, quindi, decorre dalla data di amputazione dell’arto e non da quella dell’incidente. È stata, pertanto, respinta l'eccezione di prescrizione.