La legittimazione attiva ad esperire l' azione diretta contro l'Assicuratore è attribuita dall'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni ai "danneggiati" da sinistro cagionato dalla circolazione di veicoli soggetti ad obbligo assicurativo.
Titolari dell'azione diretta sono dunque i pedoni investiti nonchè i proprietari, i conducenti ed i trasportati sui veicoli coinvolti nel sinistro.
Al riguardo è stata riconosciuta in alcune sentenze anche la legittimazione attiva del cessionario del credito.
Si segnala in proposito la sentenza del 4 marzo 2009 del Giudice di Pace di Pisa che afferma appunto la possibilità per il cessionario di agire direttamente in giudizio contro l'Assicurazione.
Con riferimento al "proprietario" del veicolo danneggiato dal sinistro, si precisa che questi nel momento in cui agisce in giudizio per il risarcimento dei danni, avrà l'onere di provare il diritto di proprietà sul veicolo stesso in virtù di acquisto a titolo derivativo o originario. Egli tuttavia non sarà tenuto a dare anche la prova negativa che, successivamente al suo acquisto, altri, a titolo derivativo o originario, siano subentrati nella titolarità del bene, essendo detto onere a carico di colui che eventualmente eccepisca la dedotta situazione proprietaria (Casszione Sentenza n. 9681/2008).