- Cosa fare in caso di sinistro?
- Entro quali termini l'Impresa di Assicurazione deve comunicare l'offerta di risarcimento?
- Cosa fare se l'Impresa di Assicurazione non comunica l'offerta nei termini?
- Cosa fare quando si riceve l'offerta di risarcimento da parte dell'Impresa di Assicurazione?
- Quando è possibile agire in giudizio per il risarcimento del danno?
Cosa fare in caso di sinistro?
La denuncia
In primo luogo l'assicurato coinvolto in un incidente (anche quando si ritiene totalmente responsabile o non ha subito danni) è sempre obbligato a presentare denuncia al proprio assicuratore R.C. Auto e potrà utilizzare il modulo C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente – Modulo Blu).
Se il modulo C.A.I. non è disponibile al momento del sinistro, può essere compilato e sottoscritto successivamente.
La denuncia di sinistro deve essere effettuata dal conducente del veicolo coinvolto o, se persona diversa, dal proprietario entro tre giorni da quello in cui l'incidente si è verificato.
E' opportuno l'utilizzo del modulo C.A.I. e la sottoscrizione dello stesso da parte di entrambi i conducenti affinché si riducano i termini per l'offerta di risarcimento dei danni a cose (da 60 a 30 giorni) e perché vi sia presunzione che il sinistro si sia verificato secondo le modalità descritte.
La richiesta di risarcimento
Qualora l'assicurato-danneggiato si ritenga non responsabile (in tutto o in parte), deve presentare, oltre alla denuncia del sinistro, anche una richiesta di risarcimento dei danni.
Attenzione: il diritto al risarcimento dei danni si prescrive in 2 anni dall'evento. La richiesta va quindi presentata entro questo termine. Dalla presentazione della richiesta inizia a decorrere un nuovo termine di 2 anni.
La richiesta di risarcimento va inoltrata al proprio assicuratore R.C. Auto (secondo la procedura di "risarcimento diretto" – art. 149 del D.lg. 209/05) nel caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti. La richiesta può riguardare:
- i danni al veicolo;
- i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente;
- i danni alla persona subiti dal conducente non responsabile nel limite delle lesioni di lieve entità (ossia con una percentuale di invalidità non superiore al 9%).
Al di fuori di questi casi (ad esempio quando la vittima abbia subito lesioni considerate gravi, cioè con una percentuale di invalidità superiore al 9%), la richiesta di risarcimento del danno dovrà essere presentata alla compagnia del responsabile del sinistro.
La procedura di risarcimento diretto, inoltre, non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141; né alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.lg. 209/05, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
La richiesta di risarcimento deve essere fatta mediante:
- raccomandata con avviso di ricevimento
- consegna a mano
- telefax
- telegramma
- in via telematica
La richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi:
- i nomi degli assicurati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la denominazione delle rispettive Imprese di assicurazione;
- la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
- il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
- in caso di danni al veicolo o alle cose trasportate del proprietario e del conducente si deve indicare altresì il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate siano disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.
In caso di lesioni personali del conducente, dovranno essere forniti anche i seguenti elementi:
- data di nascita ed attività lavorativa;
- reddito del danneggiato comprovato da idonea documentazione fiscale;
- documentazione medica attestante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti;
- l'eventuale consulenza medico-legale di parte corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista;
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 142 del D.lg. 209/05, di aver o di non avere diritto a prestazioni da parte di Enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
È opportuno che la richiesta di risarcimento del danno venga inviata, per conoscenza ed a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anche all'Impresa di assicurazione del responsabile del sinistro.
Ciò al fine di abbreviare i termini per un'eventuale successiva azione contro la stessa qualora per la liquidazione del sinistro non sia applicabile la presente procedura del risarcimento diretto ma la procedura ordinaria.
In caso di richiesta incompleta, l'Impresa di assicurazione può invitare l'assicurato-danneggiato, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione, a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta stessa; in questo caso i termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento o per la comunicazione dei motivi di mancata offerta rimangono sospesi fino alla data di ricezione delle integrazioni richieste.
Entro quali termini l'Impresa di assicurazione deve fare l'offerta di risarcimento?
Ricevuta la richiesta di risarcimento, l'Impresa di assicurazione deve formulare una congrua offerta di risarcimento (o comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare un'offerta) entro i seguenti termini:
- 30 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti;
- 60 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta dal solo danneggiato;
- 90 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni alla persona. Tale termine viene sospeso nel caso in cui il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona.
Nel caso in cui la richiesta di risarcimento sia incompleta, i termini sopra indicati rimangono sospesi fino alla data di ricezione delle integrazioni richieste dall'Impresa di assicurazione.
Cosa fare se l'Impresa di assicurazione non comunica l'offerta nei termini?
Se l'Impresa di assicurazione non formula una congrua offerta nei termini, il danneggiato potrà:
- promuovere l'azione diretta in giudizio nei confronti dell'Assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.
- proporre reclamo all'ISVAP, segnalando l'inadempienza dell'Assicurazione che non abbia rispettato in termini. L'ISVAP potrà comminare le sanzioni nei confronti dell'Assicurazione negligente.
Cosa fare quando si riceve l'offerta di risarcimento da parte dell'Impresa di assicurazione?
Il danneggiato, ricevuta l'offerta, potrà:
- accettare l'offerta
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'Impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione; - rifiutare l'offerta o non rispondere
Se il danneggiato non accetta l'offerta o non dà alcuna risposta, l'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, dovrà comunque corrispondere al danneggiato la somma offerta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
Quando è possibile agire in giudizio per il risarcimento dei danni?
Il danneggiato potrà agire in giudizio nei soli confronti della propria Impresa di assicurazione quando:
- l'Impresa di assicurazione abbia respinto la richiesta;
- l'Impresa di assicurazione non abbia comunicato l'offerta o il diniego nei termini previsti;
- non si sia giunti ad un accordo sull'offerta stessa.
L'azione giudiziale è esperibile soltanto se:
- siano trascorsi 60 giorni (in caso di danni solo ai veicoli)
- siano trascorsi 90 giorni (in caso di lesioni di lieve entità)
decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria Impresa di assicurazione il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'Impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto.
L'Impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra Impresa di assicurazione, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.