In materia di sinistri stradali è pacifico che il terzo trasportato ha diritto all'integrale risarcimento del danno (Cassazione, sentenza del 20 ottobre 2014, n. 22228), a condizione che questi non sia anche proprietario del mezzo (Cassaione, sentenza del 16 aprile 2015, n. 7704).
In particolare, il terzo trasportato su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della r.c.a.), in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all'articolo 2055 del Codice civile.
Al riguardo non rileva, ai fini di una eventuale riduzione del risarcimento, la diversa gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili o la diseguale efficienza causale di esse, trattandosi di circostanze destinate a rilevare soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione risarcitoria (Cassazione, sentenza del 20 ottobre 2014, n. 22228).
È necessario, però, che il terzo trasportato agisca sin dall'inizio in tale qualità, ossia, in termini tecnici, la qualità di trasportato deve essere la causa petendi della domanda di risarcimento.
Questo vale sia che venga fatto valere il proprio diritto al risarcimento dei danni nei confronti del solo conducente del mezzo sul quale la vittima viaggiava, sia che venga fatto valere nei confronti del conducente del mezzo antagonista, sia, infine, nell'ipotesi in cui si agisca nei confronti di entrambi.
In altri termini, il danneggiato deve indicare che, proprio in quanto trasportato, egli ha diritto all'integrale risarcimento e può chiederlo, a sua scelta, a ciascuno dei responsabili (Cassazione, sentenza del 17 giugno 2019, n. 16143).