I diritti dei figli sono stabiliti dall'articolo 147 del Codice civile che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli.
Tale articolo obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, culturale, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Tale obbligo dei genitori non cessa a seguito della separazione. Al contrario la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'articolo 147 del Codice civile.
Ai fini della determinazione del concorso dei genitori negli oneri finanziari, il criterio di riferimento è costituito, secondo il disposto dell'articolo 148 del Codice civile, non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge (Cassazione, sentenza n. 3974/2002).