La Cassazione ha affermato la possibilità per il giudice penale di disporre la sospensione della patente di guida e la confisca del veicolo (nella specie si trattava di guida in stato di ebbrezza), nonostante nel corso del giudizio sia intervenuta la prescrizione del reato (Cassazione, sentenza del 7 ottobre 2013, n. 41415).
Invero, bisogna fare alcune precisazioni.
Prima di tutto, occorre premettere che il Codice della strada prevede, per il reato di guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente e la confisca del veicolo, ma solo in caso di "condanna" o di "applicazione della pena su richiesta" (ossia il patteggiamento).
L'articolo 186, comma 2, lettera c) del Codice della strada, infatti, recita: "Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato".
Orbene, la dichiarazione di "prescrizione" da parte del giudice penale, non è certamente una pronuncia di "condanna", bensì di proscioglimento.
Quindi, in caso di prescrizione sopravvenuta nel corso del processo, l'imputato deve essere prosciolto, e non possono essere applicate le sanzioni accessorie amministrative della sospensione della patente e della confisca del veicolo.
La Cassazione, con la sentenza in esame, non ha modificato tale principio. Nel caso affrontato, infatti, l'imputato era stato condannato in primo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza, con sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), ex articolo 444 del Codice di procedura penale.
Contro la detta sentenza, il procuratore aveva proposto ricorso in Cassazione, denunciando la mancata applicazione delle sanzioni accessorie amministrative da parte del giudice di primo grado.
Nessuno aveva impugnato il capo della sentenza riguardante l'accertamento della responsabilità penale per il fatto contestato (l'impugnazione, si ribadisce, riguardava solo le sanzioni accessorie amministrative).
La Cassazione, quindi, ha ritenuto che si fosse formato il giudicato sul capo relativo all'affermazione della penale responsabilità.
Nella sentenza, infatti, si legge : "<.....>l'impugnazione riguarda la omessa applicazione di sanzioni accessorie di natura amministrativa che devono accedere obbligatoriamente alla sentenza di condanna (o, come nel caso in esame, di patteggiamento). <.....> quando il gravame abbia devoluto unicamente la mancata applicazione di detta sanzione è evidente che tutti gli aspetti penali della regiudicanda, tra cui l'affermazione di responsabilità e la pena, debbono ritenersi coperti dal giudicato: di tal che, la sanzione accessoria amministrativa, se omessa, potrà essere successivamente applicata anche nel caso in cui nel frattempo sia intervenuta la prescrizione del reato oggetto della sentenza di condanna o di applicazione della pena (conf.: Sez. 4, n. 6725 del 22/03/1999 Ud. - dep. 28/05/1999 - Rv. 213815; Sez. 4, n. 40894 del 08/10/2009 Ud. - dep. 23/10/2009 - Rv. 245525; Sez. 4, n. 4146 del 18/09/2000 Cc. - dep. 06/10/2000 - Rv. 217379, in relazione a sentenza di patteggiamento".
In conclusione, qualora la sentenza penale, che condanna l'imputato in primo grado, venga impugnata esclusivamente per i capi che non riguardano l'affermazione della penale responsabilità, potranno comunque essere applicate le sanzioni accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida, anche in caso di sopravvenuta prescrizione.