Il conducente non può rifiutare di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza, in presenza di una legittima richiesta degli organi accertatori.
Come si accerta lo stato di ebbrezza?
Il Codice della Strada prevede determinate modalità per accertare lo stato di ebbrezza.
Tale accertamento deve avvenire mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata con un apparecchio denominato etilometro.
Questo deve visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell'apparecchio stesso, e deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.
Gli etilometri devono avere i requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano.
Gli organi di Polizia stradale possono procedere all'accertamento mediante l'etilometro (anche accompagnando il conducente presso il più vicino ufficio o comando) quando:
- abbiano sottoposto i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, e tali accertamenti abbiano dato esito positivo;
- in ogni caso d'incidente;
- quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool.
Diversamente, se i conducenti sono coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, dalle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate.
Le sanzioni in caso di rifiuto
Se le condizioni per richiedere l'alcoltest sono rispettate, il rifiuto costituisce reato (articolo 186, comma 7, Codice della Strada).
Si applica la sanzione penale dell'ammenda da 1.500 a 6.000 Euro e dell'arresto da sei mesi ad un anno.
Si applica inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.
In caso di recidiva nel biennio, ossia se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.