Chi si sottrae agli obblighi economici derivanti dalla sentenza di divorzio, commette il reato previsto dall'articolo 12 sexies della Legge n. 898/1970.
Quanto alla pena applicabile, l'articolo 12 sexies richiama le pene previste dall'articolo 570 del Codice penale, senza però specificare il comma.
L'articolo 570 del Codice penale, infatti, prevede due diverse pene al primo e al secondo comma.
Sul punto, la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 31 maggio 2013, n. 23866) ha risolto il contrasto interpretativo, stabilendo che il rinvio all'articolo 570 del Codice penale, effettuato dall'articolo 12 sexies citato, deve intendersi riferito alle pene alternativamente previste dal primo comma.
Nella stessa sentenza le Sezioni Unite hanno anche precisato che il delitto previsto dall'articolo 12 sexies della Legge n. 898/1970 è procedibile d'ufficio, ossia a prescindere da una denuncia-querela delle persona offesa.