È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 26587 del 17 dicembre 2009.
In particolare la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un padre che si opponeva all’affido esclusivo dei figli alla ex moglie, pur non avendo mai versato loro l’assegno di mantenimento.
La Cassazione ha motivato la decisione affermando che, affinchè possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore).
L'applicazione dell'affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale.