I coniugi possono chiedere in ogni tempo la modifica delle condizioni di separazione, sia giudiziale che consensuale.
Presupposto per l'ottenimento della modifica è la dimostrazione di fatti sopravvenuti che abbiano determinato in qualche modo il miglioramento o peggioramento delle condizioni economiche o patrimoniale dell'uno o dell'altro coniuge (laddove chiaramente la richiesta abbia per oggetto questioni economiche) o il cambiamento della situazione personale e comportamentale del genitore e di quant'altro possa incidere nel rapporto con i figli, ai fini di una revisione delle condizioni di affidamento.
Pertanto, il ricorso finalizzato all'ottenimento della revisione delle condizioni stabilite nella separazione deve necessariamente prendere in considerazione la novità dei fatti legittimanti la revisione stessa e la loro incidenza sulle condizioni economiche del ricorrente (Cassazione, sentenza del 25 febbraio 2014, n. 4416, secondo cui il ricorrente "è tenuto a specificare in che modo il processo degenerativo abbia inciso sulle condizioni economiche esistenti al momento della separazione consensuale, sia sotto il profilo della riduzione del reddito derivante dalla sua attività lavorativa, sia sotto il profilo dell'incremento delle spese sostenute a causa della malattia").
In assenza di tali specificazione, afferma la Cassazione, la richiesta di revisione assume il contenuto di una richiesta di rideterminazione pura e semplice dell'assegno di mantenimento e come tale deve considerarsi inammissibile.