In tema di modifica delle condizioni della separazione, quando l'assegno di mantenimento risulti concordato in un verbale di separazione consensuale omologato, la riduzione giudiziale dell'assegno dovuto al coniuge separato ha efficacia non dalla domanda di revisione ma dalla pronuncia dei corrispondenti provvedimenti provvisori o dal momento in cui diviene efficace quello definitivo (Tribunale di Sanremo, sentenza del 19 dicembre 2003, n. 916).
Al riguardo, è intervenuta anche la Cassazione, con la recente sentenza del 26 settembre 2011, n. 19589.
In particolare afferma la Cassazione che in materia di revisione dell'assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione della separazione consensuale, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modificazione di tali provvedimenti, essendo del tutto irrilevante il momento in cui - di fatto - sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dello stesso assegno, con la conseguenza, che, in mancanza di specifiche disposizioni ed in base ai principi generali relativi all'autorità, all'intangibilità ed alla stabilità, per quanto temporalmente limitata (rebus sic stantibus), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, gli effetti della decisione giurisdizionale di modificazione possono retroagire non già al momento dell'accadimento innovativo, ma alla data della domanda di modificazione.