In tema di separazione personale, le modificazioni pattuite dai coniugi successivamente all'omologazione, trovando fondamento nell'articolo 1322 del Codice civile, devono ritenersi valide ed efficaci, anche a prescindere dallo speciale procedimento disciplinato dagli articoli 710 e 711 del Codice di procedura civile, senz'altro limite che non sia quello di derogabilità consentito dall'articolo 160 del Codice civile.
Le pattuizioni, invece, convenute dagli stessi coniugi antecedentemente o contemporaneamente al decreto di omologazione, e non trasfuse nell'accordo omologato, sono operanti soltanto se si collocano, rispetto a quest'ultimo, in posizione di non interferenza o in posizione di conclamata e incontestabile maggiore (o uguale) rispondenza all'interesse tutelato attraverso il controllo di cui all'articolo 158 del Codice civile (Cassazione, sentenza del 20 ottobre 2005, n. 20290).