Il mancato versamento da parte del coniuge separato dell'assegno di mantenimento potrebbe integrare il delitto di cui all'articolo 570, comma 2, n. 2, del Codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare).
In proposito, la Corte di Cassazione (sentenza n. 40341/2007) ha condannato una donna che non aveva mai corrisposto l'assegno di mantenimento all’ex coniuge, privandolo dei mezzi di sussistenza.
L'ex marito, infatti, era costretto a dormire in una autovettura e a provvedere alle necessità di igiene quotidiana in un esercizio pubblico.
Il mancato versamento da parte del coniuge separato dell'assegno di mantenimento, ha precisato la Cassazione, integra il delitto di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, c.p. (violazione degli obblighi di assistenza famigliare) qualora la mancata corresponsione da parte dell’obbligato comporti il venir meno dei mezzi di sussistenza al soggetto favorito, come è avvenuto nella specie in questione.
Va ben evidenziato, tuttavia, che non ogni mancato pagamento costituisce reato.
L’omissione del mantenimento, infatti dà luogo al reato previsto dall'articolo 570 del Codice penale solo quando il genitore obbligato faccia mancare i mezzi di sussistenza, determinando una condizione di disagio tale da mettere in difficoltà la persona che doveva beneficiarne in relazione alle primarie esigenze di vita (Corte di Cassazione, sentenza n. 40341/2007).
Il reato è procedibile a querela della persona offesa, salvo che sia commesso a danno di un minorenne,.
In tal caso si procede d’ufficio, anche se è sopravvenuto un accordo o il pagamento.