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La riscossione dei crediti previdenziali

Pubblicato in: Tributi e riscossione

La procedura ed i termini per la riscossione dei crediti previdenziali: dall'avviso bonario alla notifica della cartella esattoriale

La nuova procedura dal 1 gennaio 2011: avviso di addebito

Dal 1° gennaio 2011 la riscossione coattiva dei crediti previdenziali è effettuata mediante un avviso di addebito, che ha valore di titolo esecutivo per la riscossione, in sostituzione della cartella di pagamento.

Il termine per saldare o eventualmente contestare l'importo varia a seconda della natura dell'obbligo contributivo.

Trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine senza che il contribuente abbia effettuato il pagamento o presentato ricorso, il recupero delle somme non saldate e non contestate è affidato agli Agenti della riscossione, che ne danno comunicazione al contribuente tramite raccomandata.

L'obbligo di informazione viene meno quando l'Agente ha un fondato timore per il buon esito della riscossione: in questo caso può procedere senza informativa.

La vecchia procedura

 

Obblighi di cessione e di riscossione mediante ruolo

L’articolo 13 della Legge n. 448 del 1998 ha riformato il sistema della riscossione dei contributi previdenziali imponendo all'INPS due obblighi:

  1. l'obbligo di cessione, a titolo oneroso, dei crediti contributivi ivi compresi gli accessori per interessi e le sanzioni.
  2. l’obbligo di iscrivere a ruolo i crediti contributivi, la cui riscossione coattiva è affidata al concessionario, il quale procede ai sensi del D.P.R. n. 602/73 e del D.P.R. n. 43/88.

I passaggi principali del procedimento di riscossione dei crediti contributivi sono i seguenti.

 

Avviso bonario

Scaduti i termini per il versamento dei contributi, l'INPS può (ma non è obbligato) inviare un avviso bonario con l'invito a pagare entro trenta giorni dalla ricezione (articolo 24, comma 2, del Decreto Legislativo n. 46/99).

Il contribuente può alternativamente:

  1. pagare interamente la somma (in questo caso non si procederà all'iscrizione a ruolo);
  2. presentare istanza di rateazione (in questo caso verranno iscritte a ruolo le rate dovute).

Iscrizione a ruolo

Scaduti i trenta giorni, se il contribuente non ha pagato e non ha chiesto la rateazione, l'INPS iscrive a ruolo i contributi ed i premi dovuti, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di notifica della cartella di pagamento, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore (articolo 24, comma 1, del Decreto Legislativo n. 46/99)

Il ruolo è un elenco dei debitori e delle somme da essi dovute, formato dall’INPS allo scopo di consentire la riscossione ad opera del concessionario (articolo 13, comma 6, della Legge n. 448/98).

Tecnicamente il ruolo rappresenta il titolo esecutivo, senza il quale non sarebbe possibile procedere successivamente all'esecuzione forzata.

Esecutività del ruolo

Dopo aver formato il ruolo (ossia dopo aver inserito in elenco il nome del debitore ed il relativo debito), l'INPS deve renderlo esecutivo, mediante la sottoscrizione da parte da parte del titolare dell’ufficio o di un suo delegato (articolo 12, comma 4, del D.P.R. n. 602/73, secondo cui "con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo").

L'INPS ha l'obbligo di rendere esecutivi i ruoli a pena di decadenza entro i seguenti termini (articolo 25 del Decreto Legislativo n. 46/99):

  • il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento, per i contributi o premi non versati dal debitore; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza da parte dell’ente;
  • il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di notifica del provvedimento per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici;
  • il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo per quelli sottoposti a gravame giudiziario.

I suddetti termini decadenziali hanno decorrenza per le debenze maturate dopo l’1.1.2001 (articolo 1, comma 20, del Decreto Legge n. 346/2000).

Cosa succede se questi termini non vengono rispettati?

La mancata iscrizione a ruolo nei termini indicati determina per l'Istituto la perdita del diritto di iscrivere a ruolo e per il concessionario l'impossibilità di riscuotere.

Il contribuente, quindi, potrà contestare il debito, eccependo la decadenza ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 46/99.

Tale contestazione può essere fatta in sede di impugnazione della cartella esattoriale.

Per sapere quando il ruolo è stato reso esecutivo, bisogna leggere la cartella esattoriale, che deve riportare la dicitura "ruolo reso esecutivo il ....".

Segnaliamo un'altra tesi, secondo cui la scadenza dei termini dell’articolo 25 comporta che l’INPS decade solo dalla facoltà di avvalersi dello strumento del recupero mediante ruolo, sistema più favorevole all’ente impositore, rimanendo tuttavia intatta la possibilità di agire secondo le norme del Codice di Procedura Civile, entro i termini di prescrizione del credito.

Ad esempio, secondo questa tesi, l'INPS potrebbe proporre ricorso per decreto ingiuntivo oppure un ricorso ordinario ex articolo 414 c.p.c. per l’accertamento e la condanna del debitore al pagamento dei contributi omessi.

Consegna del ruolo al concessionario

Una volta reso esecutivo il ruolo, questo viene consegnato al concessionario affinchè proceda alla notifica della cartella esattoriale.

Dopo la consegna del ruolo, restano impregiudicate le attribuzioni dell'INPS quanto alle facoltà di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente, compresi i crediti oggetto della cessione (articolo 13, comma 3, della Legge n. 448/98)

Notifica della cartella esattoriale

Ricevuto il ruolo esecutivo, il concessionario procede alla notifica della cartella esattoriale, che vale anche come notifica del ruolo.

Ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973, la cartella deve essere notificata entro certi termini a pena di decadenza.

La cartella assolve tre diverse funzioni:

  1. comunicazione formale al contribuente della sua posizione debitoria nei confronti dell'erario o degli altri creditori;
  2. atto di precetto, ovvero formale intimazione a provvedere al pagamento entro un certo temrine con avvertenza che, in mancanza, si potrà agire tramite le classiche procedure esecutive (fermo amministrativo auto, ipoteca, pignoramento, etc.).
  3. titolo esecutivo (relativamente all'iscrizione a ruolo), in base al quale può essere iniziata l'esecuzione forzata.

Impugnazione del ruolo e della cartella

Entro quaranta giorni dalla notifica della cartella, il contribuente può contestare l'iscrizione, mediante ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro.

Il ricorso deve essere promosso nei confronti dell'Ente impositore (INPS).

Non si deve più chiamare in giudizio il concessionario.

In proposito l'articolo 24, comma 5, del Decreto Legislativo n. 46/99 prevedeva: "Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario".

Successivamente l'articolo 4 del Decreto Legge n. 209/02, nel testo integrato con la Legge di conversione n. 265/02 ha soppresso la previsione della notificazione al concessionario.

Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che disciplinano il rito del lavoro.

Conseguentemente non trova applicazione l'istituto della sospensione feriale dei termini (dal 1 agosto al 15 settembre).

Nel corso del giudizio di primo grado il Giudice può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario (articolo 24, comma 7, del Decreto Legislativo n. 46/99).

Attenzione: se si vuole contestare non il merito della pretesa, bensì i vizi formali della cartella, il rito applicabile è quello della opposizione agli atti esecutivi da proporsi entro venti giorni dalla notifica (Tribunale di Lecce, sez. lavoro, n. 10633 del 29/10/2009).

Se poi si vuole contestare l'insussistenza del diritto a procedere in via esecutiva per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione o il pagamento di quest’ultima, il contribuente potrà sempre proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 618 bis del Codice di Procedura Civile.

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