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La prescrizione dei crediti contributivi e delle somme aggiuntive

Pubblicato in: Tributi e riscossione

In materia contributiva, la Legge 335/95 ha ridotto a cinque anni il termine di prescrizione. Le somme aggiuntive ("sanzioni") si prescrivono invece in dieci anni.

La Legge 335/95 (entrata in vigore il 17 agosto 1995) ha modificato i termini di prescrizione in materia contributiva, effettuando delle distinzioni tra i crediti relativi ai periodi antecedenti il 1 gennaio 1996 e quelli relativi ai periodi successivi.

Contributi successivi al 1 gennaio 1996

Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono nei seguenti termini:

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

Contributi anteriori al 1 gennaio 1996

Per le contribuzioni relative a periodi precedenti al 1 gennaio 1996 (data fissata dalla legge 335/95 per la decorrenza del nuovo termine di prescrizione di cinque anni, in luogo del vecchio termine di dieci anni) bisogna fare le seguenti distinzioni:

  1. se è stato compiuto un atto interruttivo prima del 17 agosto 1995, si applica il termine decennale, a cui va aggiunto un termine di tre anni  per la sospensione prevista dalla legge 11 novembre 1983 n. 638. Quindi possono essere recuperati i contributi IVS risalenti ai tredici anni precedenti (Cassazione, sentenza del 7.1.2004 n. 46);
  2. se è stato compiuto un atto interruttivo tra il 17 agosto 1995 ed il 31 dicembre 1995, il recupero dei contributi potrà retroagire per dieci anni;
  3. se non è stato compiuto alcun atto interruttivo, si applicano i nuovi termini introdotti dalla Legge 335/95.

I contributi minori

I contributi minori (DS, TBC, ENAOLI, SSN, etc .) si prescrivono in cinque anni anche a seguito della legge n. 335/1995, in quanto nulla è cambiato rispetto alle precedenti disposizioni.

Per i contributi dovuti da artigiani, da esercenti attività commerciali e da lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata si applicano i termini introdotti dalla citata legge n. 335/1995.

Facciamo una precisazione riguardo il giorno da cui decorre il termine prescrizionale previsto per la contribuzione dovuta sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile di cui alla legge n. 233/1990: il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento.

Le somme aggiuntive

Nel caso di omesso o tardivo versamento, vengono applicate delle somme aggiuntive, calcolate in percentuale sui contributi dovuti.

Sul regime di prescrizione applicabile alle somme aggiuntive, si segnalano diversi orientamenti.

Primo orientamento: prescrizione decennale

Secondo un primo orientamento, tali somme, a differenza dei contributi, si prescrivono nel termine ordinario di dieci anni, previsto in via generale dall’articolo 2946 del Codice civile (Cassazione, sentenza n. 14152/2004; n. 411/1999; n. 2498/1998; n. 1110/1994).

Ciò in quanto contributi e somme aggiuntive hanno diversa natura e fonte genetica.

I contributi hanno lo scopo di costituire presso l’ente gestore la provvista necessaria all’erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Le somme aggiuntive sono sanzioni civili pecuniarie irrogate al datore di lavoro per l’omesso o ritardato pagamento dei contributi ed hanno come scopo il rafforzamento dell’obbligazione contributiva mediante l’irrogazione di una pena pecuniaria al trasgressore.

L’innegabile funzione accessoria della sanzione pecuniaria rispetto all'obbligazione contributiva non vale ad annullare le sostanziali differenze esistenti tra le due figure.

Una prima conseguenza sul piano pratico è che alle sanzioni civili (o somme aggiuntive) non è applicabile il regime di prescrizione previsto per le obbligazioni contributive.

In particolare non è applicabile la norma speciale di cui all'articolo 3, comma 9, lettera b) della Legge n. 335/95 che, nello stabilire il termine di prescrizione quinquennale, si riferisce esclusivamente alle "contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria" e non alle sanzioni pecuniarie (Cassazione, sentenza del 10 agosto 2006, n. 18148).

Ad esse deve pertanto applicarsi il termine ordinario decennale. Quest'ultimo inizia a decorrere dal momento dell'inadempimento, che ne è la fonte genetica, e non dal diverso momento della presentazione del modello DM/10.

Un'altra conseguenza della diversa natura delle somme aggiuntive è che gli atti interruttivi della prescrizione che si riferiscono ai contributi non valgono ad interrompere la prescrizione anche per le somme aggiuntive.

Infine, le somme aggiuntive, avendo funzione risarcitoria e non afflittiva, si trasmettono agli eredi (a differenza delle sanzioni amministrative e tributarie, che sono invece intrasmissibili ai sensi dell'articolo 7 della Legge 24 novembre 1981, n. 689).

Secondo orientamento: prescrizione quinquennale

Secondo altro orientamento, più favorevole al contribuente, le somme aggiuntive hanno la medesima natura giuridica dell'obbligazione relativa all'omissione contributiva.

Conseguentemente sono soggette allo stesso regime prescrizionale, per cui: il termine di prescrizione sarebbe di cinque anni; inoltre l'effetto dell'atto interruttivo della prescrizione relativo al credito contributivo si estende anche al credito per sanzioni civili (Cassazione, sentenza del 12 maggio 2004, n. 9054; Cassazione, sentenza del 4 aprile 2008, n. 8814; Cassazione, sentenza del 22 febbraio 2012;  Cassazione, sentenza del 15 gennaio 1986, n. 194).

La pronuncia delle Sezioni Unite, sentenza del 13 marzo 2015, n. 5076

In tale contesto, è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite, la quale, pur non pronunciandosi espressamente sul termine di prescrizione delle somme aggiuntive (quinquennale o decennale), ha tuttavia affermato la sussistenza di una necessaria connessione funzionale tra tali somme e il credito contributivo (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 13 marzo 2015, n. 5076).

Da tale connessione -  afferma la Corte - discende il principio secondo cui gli atti interruttivi della prescrizione producono effetto sia con riferimento ai contributi sia con riferimento alle somme aggiuntive ("in materia previdenziale le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l’omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse al detto omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sì che gli effetti degli atti interrativi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili").

Si ritiene pertanto, alla luce del principio sopra citato, che le due obbligazioni (contributi e somme aggiuntive) siano soggette allo stesso regime prescrizionale, e questo anche con riferimento al termine di prescrizione applicabile (cinque anni).

 

tale contesto emerge che, sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione.

Vi è, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e l’omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato dall’automatismo della sanzione civile rispetto all’omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul rapporto dell’una rispetto all’altra, ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l’irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all’omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica.

Non è tanto, quindi, un problema di natura giuridica autonoma o meno delle somme aggiuntive in parola rispetto all’omissione contributiva, quanto piuttosto di permanenza di vincolo funzionale tra l’omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali e la connessa sanzione civile la quale, in quanto legislativamente prevista come automatica, conserva questa sua connessione funzionale subordinata sì che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento al credito per omissione contributiva si estendono anche al credito per sanzioni civili. Il denunciato contrasto di giurisprudenza può, pertanto, comporsi affermando il seguente principio di diritto: “in materia previdenziale le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l’omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse al detto omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sì che gli effetti degli atti interrativi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili”. Conseguentemente il ricorso va accolto essendo l’impugnata sentenza fondata su di una diversa regula iuris in questa sede affermata

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