Il danno biologico subito dal lavoratore, derivante da infortunio sul lavoro e non indennizzato dall'INAIL, è risarcibile secondo le regole che governano la responsabilità civile del datore di lavore.
In particolare trova applicazione l'articolo 2087 del Codice civile che impone al datore di lavoro l'obbligo di protezione dei propri dipendenti.
Tale obbligo ha natura contrattuale e, pertanto, il lavoratore può avvalersi del regime probatorio più favorevole previsto, in materia contrattuale, dall'articolo 1218 del Codice civile.
Conseguentemente il lavoratore, per ottenere il risarcimento, dovrà dimostrare tre elementi: l'esistenza del rapporto di lavoro, l'infortunio avvenuto in occasione del lavoro ed il nesso di causalità tra le lesioni riportate e le condizioni pericolose dell'ambiente di lavoro (Cassazione, sentenza del 28 luglio 2004, n. 14270).
Il datore, d'altra parte, per andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento, ovvero che l'infortunio è avvenuto in conseguenza di un comportamento anomalo ed imprevedibile posto in essere dal lavoratore in violazione delle norme di sicurezza (Cassazione, sentenza del 14 agosto 2004, n. 15896).