Il datore di lavoro è responsabile sia penalmente che civilmente per gli infortuni occorsi sul lavoro, qualora non abbia adempiuto gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza.
Tale responsabilità, tuttavia, è esclusa quando:
- Il lavoratore ha posto in essere un comportamento cosiddetto "abnorme". È abnorme il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, sia del tutto avulso da ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro (Cassazione, sentenza del 1 febbraio 2008 n. 5122);
- Gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza siano stati delegati dal datore ad una persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico. La delega deve essere espressa, in equivoca e certa. In caso contrario, la delega sarebbe illegittima e la responsabilità per l'infortunio rimarrebbe in capo al datore. (Cassazione, sentenza del 1 febbraio 2008 n. 5122).