Ciascuno dei coniugi ha l'obbligo di provvedere al mantenimento della famiglia.
Tale obbligo sussiste sia nei rapporti tra i coniugi sia nei confronti dei figli.
Riguardo i rapporti tra i coniugi, l'articolo 143, commi 2 e 3, del Codice civile, prevede:
"Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia".
Nei confronti dei figli, l'articolo 147 stabilisce:
"Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli".
Il mantenimento in caso di separazione
L'obbligo di mantenimento permane anche nel caso di separazione, nei confronti dei figli ed anche nei confronti del coniuge debole.
Per quanto riguarda i figli, l'articolo 155 del Codice civile stabilisce:
"Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale".
In sede di separazione, quindi, in mancanza di accordi tra le parti, il giudice stabilirà la misura del contributo economico a carico dei coniugi, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto dei seguenti criteri:
- le attuali esigenze del figlio;
- il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse economiche di entrambi i genitori;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Per quanto riguarda i rapporti tra i coniugi, potrà ottenere il mantenimento il coniuge che non abbia adeguati redditi propri.
In particolare è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:
- il coniuge richiedente non deve avere redditi adeguati;
- la separazione non deve essere addebitata al coniuge richiedente;
- l'altro coniuge deve avere a sua volta un reddito sufficiente per corrispondere l'assegno.
La corresponsione e l'importo dell'assegno sono decisi dal Giudice tenendo conto dei redditi dei coniugi, del tenore di vita sostenuto durante il matrimonio e di ogni altra circostanza rilevante in concreto.
Il mantenimento può essere corrisposto mensilmente oppure in un'unica soluzione.
Se il coniuge obbligato non paga quanto dovuto, potrà essere chiesto il sequestro dei beni dell'obbligato, oppure potrà essere chiesto il pignoramento dello stipendio o della pensione.
Il provvedimento con cui il Giudice dispone la corresponsione dell'assegno di mantenimento può essere modificato o revocato in ogni tempo qualora subentrino nuove circostanze di fatto o di diritto (ad esempio quando cambi il reddito di uno dei due coniugi).
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Attenzione: l'addebito della separazione, se pure esclude il mantenimento in favore del coniuge "colpevole", non esclude gli alimenti.
Questi ultimi, infatti, sono comunque riconosciuti al coniuge che si trovi in uno stato di particolare indigenza e povertà.
Gli alimenti sono una nozione più ristretta del mantenimento, in quanto mirano a garantire solo quanto strettamente necessario per la sopravvivenza.