La tutela prevista dalla legge in materia di locazioni a favore delle coppie sposate è riconosciuta in alcuni casi anche alle coppie di fatto, ossia a persone stabilmente conviventi, unite da un vincolo affettivo ma non sposate.
In particolare è stato ammesso dalla giurisprudenza il "subentro" nel contratto di locazione così come previsto in caso di separazione o divorzio delle coppie sposate, ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 392/78.
Il subentro avviene nelle seguenti ipotesi:
- in caso di morte del convivente (Corte Costituzionale, sentenza n. 404/1988);
- in caso di cessazione della convivenza, a condizione che sia nata prole. In presenza di figli, infatti, il diritto del proprietario è recessivo di fronte al superiore interesse della prole (Corte Costituzionale, sentenza n. 404/1988).
Il convivente può quindi opporsi all'esecuzione dello sfratto intimato nei confronti dell'ex compagno con gli stessi rimedi previsti per il coniuge separato (o divorziato) assegnatario della casa familiare.
Naturalmente, non essendoci il vincolo matrimoniale, dovrà dimostrare la stabile convivenza.
Al riguardo la giurisprudenza richiede che il rapporto sia stabile, abituale e risalente nel tempo e che tali requisiti sussistano alla data del decesso o della rottura della relazione.