La violazione degli obblighi familiari obbliga il responsabile al risarcimento del danno.
Tale illecito è configurabile anche all'interno delle unioni di fatto.
Anche il convivente, pertanto, può agire per il risarcimento laddove siano violati gli obblighi di corretezza, fedeltà e solidarietà.
Al riguarso la Cassazione ha precisato che l'intensità dei doveri derivanti dal vincolo coniugale non può non riflettersi sulla fase precedente il matrimonio, imponendo alle parti un obbligo di lealtà, correttezza e solidarietà (Cassazione, sentenza del 20 giugno 2013, n. 15481).
La violazione dei diritti fondamentali della persona è quindi configurabile all'interno di una unione di fatto, che abbia caratteristiche di serietà e stabilità, tenuto conto che tali diritti sono irrinunciabili, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione.