La Cassazione si è recentemente espressa in materia di coppie di fatto con la sentenza del 22 gennaio 2014, n. 1277, con la quale ha ribadito il principio secondo cui le eventuali attribuzioni patrimoniali fatte al compagno convivente non possono essere richieste indietro al momento della cessazione del rapporto.
Secondo la Cassazione, infatti, tali attribuzioni rappresentano l'adempimento di un "dovere morale e sociale" all'interno della coppia di fatto.
Laddove vi sia un consolidato rapporto affettivo - precisa la Corte - non possono mancare forme di collaborazione e di assistenza morale e materiale, ed è quindi a tale titolo che devono essere ricondotte le eventuali elargizioni fatte da uno dei conviventi all'altro.
Conseguentemente, non può richiedersi la restituzione di tali elargizioni, in quanto l'articolo 2034 del Codice civile esclude la ripetizione di quanto sia stato dato in adempimento appunto di doveri morali e/o sociali.
Resta salva la possibilità per le coppie di fatto di stipulare un contratto di convivenza, che preveda la possibilità e i criteri di ripartizione degli oneri economici sostenuti, in caso di cessazione della convivenza.