L'assegnazione della casa familiare nell'ambito della separazione o divorzio determina il subentro automatico nel contratto di locazione da parte del coniuge assegnatario, anche se titolare del contratto era esclusivamente l'altro coniuge (articolo 6 della Legge n. 392/78).
Conseguentemente, il locatore che voglia procedere allo sfratto, dovrà rivolgere la propria azione nei confronti del coniuge assegnatario e non nei confronti del vecchio conduttore.
Qualora il locatore agisca nei confronti del vecchio conduttore, perchè ad esempio non sa nulla dell'avvenuta separazione e assegnazione della casa all'altro coniuge, rischia di vedersi eccepita la carenza di legittimazione passiva da parte del vecchio conduttore.
D'altra parte, il coniuge assegnatario potrebbe a sua volta opporsi all'esecuzione dello sfratto intimato all'altro coniuge.
In che modo?
La giurisprudenza gli riconosce le seguenti possibilità:
- intervento nella procedura di sfratto;
- opposizione all'esecuzione ex articolo 615 del Codice di procedura civile;
- opposizione di terzo ex articolo 404 del Codice di procedura civile contro l'ordinanza di convalida dello sfratto pronunciata nei confronti dell'altro coniuge. Può contestualmente presentare un'istanza di sospensione dell'esecuzione, ex articoli 407 e 303 del Codice di procedura civile (Corte Costituzionale, sentenza n. 167/1984; n. 237/1985; n. 192/1995);
- azione di accertamento del diritto abitativo.
La stessa tutela è riconosciuta alle coppie di fatto a determinate condizioni (v. articolo Coppie di fatto e subentro nel contratto di locazione).