Nel caso di mancata attribuzione di un assegno di mantenimento con la pronuncia di divorzio (perché ad esempio la domanda è stata respinta o perché non è stata neppure proposta), è possibile richiedere l'assegno in un momento successivo ma solamente se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 9 della Legge n. 898/1970.
Questo significa che il richiedente dovrà dimostrare giustificati motivi sopravvenuti dopo la sentenza di divorzio e relativi all'indisponibilità di mezzi adeguati o comunque all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Tale principio deve essere applicato anche nel caso in cui il coniuge divorziato, che chiede per la prima volta la determinazione dell'assegno, sia rimasto contumace nel giudizio di divorzio.
La contumacia, infatti, non determina una diversa portata della pronuncia di divorzio e, in particolare, non consente al giudice, adito ai sensi dell'articolo 9 citato, di riconoscere al coniuge che è rimasto contumace una posizione diversa da quella del coniuge che, essendosi costituito, non ha chiesto l'attribuzione di un assegno divorzile (Cassazione, sentenza 25 agosto 2005 n. 17320).