I ratei mensili degli assegni di mantenimento per i figli, così come gli assegni di separazione e di divorzio per il coniuge, costituiscono prestazioni che debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all’anno.
Conseguentemente ai sensi dell'articolo 2948, n. 4, del Codice civile, essi si prescrivono in cinque anni, non rilevando, al fine dell'operatività di tale norma - anziché di quella dell'articolo 2953 del Codice civile - il fatto che essi siano dovuti in forza di sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato, costituendo questa fonte dell'obbligazione periodica e titolo esecutivo per l'esazione dei singoli ratei, ma non costituendo invece giudicato sulla debenza del singolo rateo, tenuto conto della particolare struttura delle obbligazioni in questione (Cassazione, sentenza del 1 giugno 2010, n. 13414).