Cassazione, Sez. I, 1 giugno 2010, n. 13414
(Pres.Luccioli – Rel. Felicetti)
Svolgimento del processo
1. P. A. in data 23 novembre 1993 notificava all’ex marito Pa. E. atto di precetto per l’importo di lire 88.884.144, pari ad euro 45.904,83, oltre accessori, a titolo di ratei non corrisposti di contributo al mantenimento del figlio L. dall’omissis. Il Pa. proponeva opposizione, eccependo - fra l’altro - la parziale prescrizione (quinquennale) del credito. Deduceva altresì che i contributi non erano comunque più dovuti dal omissis, essendo il figlio entrato nella scuola militare omissis e avendo esso opponente provveduto direttamente al suo mantenimento. A tale giudizio di opposizione veniva riunito altro giudizio, di opposizione a pignoramento immobiliare notificato il 18 febbraio 1994. Il tribunale di Perugia, con sentenza del giugno 2002, respingeva le opposizioni. Il Pa. proponeva appello, che la Corte d’appello di Perugia respingeva con sentenza depositata il giorno 1 febbraio 2006. Il Pa. ha impugnato tale sentenza dinanzi a questa Corte con atto notificato alla controparte in data 23 ottobre 2006, formulando tre motivi. L’intimata resiste con controricorso notificato il 27 novembre 2006. Il ricorrente ha anche depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 158 e 161 c.p.c., in relazione all’art. 51, n. 4, c.p.c. essendo stata la sentenza d’appello pronunciata da un collegio formato anche da un magistrato che aveva trattato la causa in primo grado. Dagli atti di causa, infatti, risulterebbe che il dott. S. C. aveva sostituito, in quel grado, quale giudice istruttore, la dott.ssa M. L. L., istruendo la causa, riducendo la lista dei testimoni e rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni. Se ne deduce la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, per non essersi il dott. C. astenuto, senza che potesse a tal fine rilevare la sua mancata ricusazione, tanto più. che esso ricorrente avrebbe avuto notizia della composizione del collegio solo a seguito della pubblicazione della sentenza.
Il motivo è infondato. Costituisce “ius receptum” che l’inosservanza dell’obbligo di astensione, anche se questo effettivamente sussista, non determina invalidità della sentenza ove le parti non abbiano tempestivamente proposto istanza di ricusazione, prendendo cognizione della composizione del collegio dal ruolo d’udienza (Cass. 25 agosto 2006, n. 18495; 15 giugno 2004, n. 11275; 20 giugno 2003, n. 9905; Cass. sez. un. 23 aprile 2001, n. 170 e, da ultimo, in motivazione Cass. Sez. un. 27 febbraio 2008, n. 5087).
2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2943 e 2953 cod. civ. Si deduce in proposito che la Corte d’appello prima ha qualificato il credito come “latamente alimentare” e quindi ex artt. 2953 e 2946 cod. civ. lo ha ritenuto sottoposto alla prescrizione decennale; poi ha ritenuto che, anche se sottoposto alla prescrizione quinquennale esso non sarebbe prescritto per l’avvenuta interruzione della prescrizione a seguito della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo in data 4 maggio 1992, mentre la successiva estinzione del processo avrebbe avuto l’effetto, ex art. 2945 cod. civ., di determinare il decorso di un nuovo periodo di prescrizione. Ciò premesso, il ricorrente deduce che l’art. 2953 si applica alle sole sentenze di condanna passate in giudicato e non anche alle sentenze dichiarative o costitutive, per cui ai contributi di mantenimento nascenti dalle sentenze di separazione e divorzio si applicherebbe la prescrizione di cui all’art. 2948, n. 4. Inoltre non vi sarebbe stata nessuna valida interruzione da parte degli atti indicati nella sentenza impugnata, poiché il decreto ingiuntivo era infondato per violazione del principio del “ne bis in idem” ed era stato, comunque, rinunciato.
2.2. In effetti la sentenza impugnata ha ritenuto che ai singoli ratei del credito in questione fosse applicabile la prescrizione decennale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2953 e 2946 cod. civ., trattandosi di crediti nascenti da sentenza passata in giudicato.
Tale assunto è errato, in quanto i ratei mensili degli assegni di mantenimento per i figli, così come gli assegni di separazione e di divorzio per il coniuge, costituendo prestazioni che debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all’anno, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., si prescrivono in cinque anni, non rilevando, al fine dell’operatività di tale norma - anziché di quella dell’art. 2953 - il fatto che essi siano dovuti in forza di sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato, costituendo questa fonte dell’obbligazione periodica e titolo esecutivo per l’esazione dei singoli ratei, ma non costituendo invece giudicato sulla debenza del singolo rateo, tenuto conto della particolare struttura delle obbligazioni in questione.
I su detti assegni, infatti, si ricollegano ad obbligazioni di durata (Cass. 4 aprile 2005, n. 6975) le quali sono caratterizzate da una “causa debendi” continuativa, nel senso che in tali obbligazioni, per l’interesse che sono volte a realizzare - in relazione al quale il protrarsi e ripetersi nel tempo delle prestazioni costituisce una caratteristica ontologica - le singole prestazioni, ancorché fra loro connesse ed aventi un’unica fonte, sono dotate di autonomia, maturandosi in momenti successivi ed essendo correlativamente suscettibili di vicende giuridiche autonome.
Ne deriva che, tali essendo le caratteristiche delle obbligazioni periodiche, ove esse trovino la loro fonte in un titolo giudiziale passato in giudicato, questo costituisce giudicato e titolo esecutivo in relazione alla loro periodica debenza, ma non (ove sorga controversia) in relazione alla debenza dei singoli ratei, essendo questi - come si è detto -suscettibili di vicende giuridiche autonome quanto all’estinzione del relativo diritto a percepirli, sia per adempimento sia per altre cause estintive e, quindi, di distinti accertamenti giudiziali.
Ne consegue che solo ove venga in contestazione la debenza di uno o più ratei e su tale debenza intervenga un accertamento giudiziale sul quale si formi il giudicato, alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, cod. civ. si sostituirà, in relazione ad essi (e solo in relazione ad essi), secondo la statuizione dell’art. 2953 cod. civ., la prescrizione decennale.
2.3. Pur essendo il motivo fondato in relazione al profilo ora esaminato, esso va tuttavia rigettato. Ciò in quanto la sentenza impugnata ha respinto l’eccezione di prescrizione non solo per avere ritenuto che la prescrizione applicabile alla fattispecie fosse quella decennale, ma anche sulla base di un’altra concorrente “ratio decidendi”. E cioè in quanto alla data di notifica del precetto (omissis) i crediti in questione non erano prescritti anche sulla base della prescrizione quinquennale, essendo stati notificatiti, in data omissis, “a meno di cinque anni dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio” - che costituisce la fonte dell’obbligazione periodica - il ricorso e il decreto ingiuntivo aventi ad oggetto detti crediti, cosicché la notifica di tale ricorso aveva avuto effetto interruttivo, che non era venuto meno per l’estinzione del relativo processo.
Tale seconda “ratio decidendi” è infondatamente censurata con il motivo, non avendo alcun rilievo, in relazione all’effetto interruttivo della prescrizione, le circostanze, dedotte con il motivo, che la domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo sarebbe stata infondata e il decreto ingiuntivo era stato rinunciato, poiché l’effetto interruttivo con domanda giudiziale prescinde dalla fondatezza della domanda e la rinuncia al giudizio produce unicamente l’effetto estintivo del processo, ma non incide sull’avvenuta interruzione della prescrizione, che costituisce effetto sostanziale della domanda.
Anche il secondo motivo, pertanto, deve essere rigettato.
3. Con il terzo motivo si denunciano vizi motivazionali per non avere la Corte d’appello esaminato gli argomenti difensivi in ordine a fatti significativi che avrebbero dimostrato la cessazione del diritto della controparte a percepire il contributo per il mantenimento del figlio L., dal momento in cui entrò nella scuola militare omissis, ovvero da quando divenne maggiorenne e andò a vivere presso il padre, allontanandosi poi dalla casa paterna e rifiutando il mantenimento di esso ricorrente. Dal momento in cui il figlio divenne maggiorenne, infatti, vi sarebbe stata una sostituzione della persona del creditore, con la cessazione del diritto della madre affidataria al contributo per il suo mantenimento.
Anche tale motivo è infondato, avendo esattamente la Corte d’appello affermato, in conformità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. 16 giugno 2000, n. 8235; 4 aprile 2005, n. 6975; 19 ottobre 2006, n. 22491) che il diritto a percepire gli assegni di mantenimento riconosciuti per i figli, in sede di divorzio all’ex coniuge, o di separazione al coniuge, da sentenze passate in giudicato può essere modificato, ovvero estinguersi del tutto, solo attraverso la procedura prevista dall’art. 710 cod. proc. civ. (oltre che per accordo tra le parti), con la conseguenza che la raggiunta maggiore età e la raggiunta autosufficienza economica del figlio non sono, di per sé, condizioni sufficienti a legittimare la cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno al coniuge in caso di separazione o all’ex coniuge in caso di divorzio.
Il ricorso deve quindi essere rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di euro duemilasettecento, di cui euro duecento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.