Le norme
L'ingresso ed il soggiorno per ricerca scientifica sono disciplinati dall'articolo 27-ter[1] del Decreto Legislativo n. 286/98 (Testo Unico sull'immmigrazione).
I requisiti
L'ingresso per ricerca scientifica non è subordinato al limite delle quote stabilite con decreto ministeriale ("decreto flussi").
Lo straniero deve invece avere i seguenti requisiti:
- possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato
- non essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone
- non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per determinati reati[2]
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile per reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (tutela del diritto d'autore); reati previsti dagli artt. 473 e 474 del codice di procedura penale
- non essere stato espulso (salvo che abbia ottenuto speciale autorizzazione o sia trascorso il perdiodo di divieto di reingresso)
- non essere stato segnalato, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali
Come procedere
I documenti necessari
In tutta la procedura, dalla stipula della convenzione di accoglienza fino al rilascio del permesso di soggiorno, occorrono i seguenti documenti:
- certificato del titolo di studio dello straniero (originale + copia autentica)
- convenzione di accoglienza stipulata con l'Istituto di ricerca (originale + copia autentica)
- attestato di iscrizione dell'Istituto di ricerca nell'apposito elenco ministeriale
- nulla osta della Questura
- passaporto (originale + fotocopia)
- 4 foto formato tessera
- marca da bollo per Euro 14,62
- Euro 30,00 in contanti per costo dell'assicurata postale di invio della domanda del permesso di soggiorno
- Euro 27,50 tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE (Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
- tassa di importo compreso fra Euro 80,00 e Euro 200,00, in attesa di definizione dal Ministero dell'Interno
Stipula della convenzione di accoglienza
In primo luogo lo straniero deve stipulare con un Istituto di ricerca (iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca) una convenzione di accoglienza con cui lo straniero si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere lo straniero.
Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell'Istituto medesimo che valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso dello straniero rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano, inoltre, la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione.
La convenzione di accoglienza stabilisce:
- il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore
- le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale
- le spese per il viaggio di ritorno
- la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari o in alternativa l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
Nulla osta
Dopo aver stipulato la convenzione di accoglienza, l'Istituto di ricerca presenta allo Sportello Unico dell'Immigrazione i seguenti documenti:
- domanda di nulla osta per ricerca scientifica, redatta su apposito modulo
- attestato di iscrizione nell'elenco ministeriale (attenzione: l'iscrizione è valida per cinque anni)
- copia autentica della convenzione di accoglienza.
Lo Sportello unico, ricevuta la domanda e gli allegati, chiede alla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale.
Se il parere è negativo, lo Sportello nega il nulla osta. In tal caso, la convenzione di accoglienza decade automaticamente.
Se il parere è favorevole, lo Sportello rilascia il nulla osta all'ingresso.
Il visto di ingresso
Entro sei mesi dal rilascio del nulla osta, lo straniero all'estero deve chiedere il visto di ingresso all'Ambasciata o Consolato italiani nel suo paese.
Il nulla osta verrà trasmesso in via telematica alla rappresentanza consolare ove è stata presentata la domanda di visto, a cura dello stesso Sportello unico per l'immigrazione.
Il visto di ingresso per ricerca scientifica è rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto.
Il permesso di soggiorno
Una volta entrato in Italia con il visto di ingresso, entro otto giorni, lo straniero deve chiedere il permesso di soggiorno in Questura.
Il permesso di soggiorno avrà una durata pari a quella del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca.
Consente inoltre di svolgere attività di insegnamento collegata al progetto di ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca.
Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca.
Rinnovo e conversione
Rinnovo (articolo 27 ter, comma 7, del Decreto Legislativo n. 286/1998)
Il permesso di soggiorno è rinnovato in caso di proroga del programma di ricerca, per una durata pari alla proroga.
Al fine del rinnovo del permesso è necessario presentare il rinnovo della convenzione di accoglienza.
La richiesta di rinnovo può essere presentata per posta, tramite gli apposti kit disponibili presso gli uffici postali.
Conversione
Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica può essere convertito esclusivamente in permesso per motivi familiari (coesione) o per residenza elettiva.
Il periodo di durata del permesso di soggiorno per ricerca scientifica non è computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno).
Note
- ^Art. 27 ter. (Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica). 1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, è consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste nel presente articolo, è selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca. 2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida per cinque anni, è disciplinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e, fra l'altro, prevede: a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni; b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito; c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3; d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di inosservanza alle norme del presente articolo. 3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale. 4. La domanda di nulla osta per ricerca scientifica, corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3, è presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta. 5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta. 6. Il visto di ingresso può essere richiesto entro sei mesi dalla data del rilascio del nulla osta, trasmesso in via telematica alle rappresentanze consolari all'estero a cura dello Sportello unico per l'immigrazione, ed è rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto. 7. Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica è richiesto e rilasciato, ai sensi del presente testo unico, per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno è rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca. Per le finalità di cui all'articolo 9, ai titolari di permesso di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale. 8. Il ricongiungimento familiare è consentito al ricercatore, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore. 9. La procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo, diverso da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea. In tale caso, al ricercatore è rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui al comma 4. 10. I ricercatori titolari del permesso di soggiorno di cui al comma 7 possono essere ammessi, a parità di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attività di insegnamento collegata al progetto di ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca. 11. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato appartenente all'Unione europea può fare ingresso in Italia senza necessità del visto per proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato. Per soggiorni fino a tre mesi non è richiesto il permesso di soggiorno ed il nulla osta di cui al comma 4 è sostituito da una comunicazione allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui è svolta l'attività di ricerca da parte dello straniero, entro otto giorni dall'ingresso. La comunicazione è corredata da copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, che preveda un periodo di ricerca in Italia e la disponibilità di risorse, nonché una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad una dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attività. Per periodi superiori a tre mesi, il soggiorno è subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca di cui comma 1 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 7. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca.
- ^reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale; reati inerenti gli stupefacenti; reati inerenti la libertà sessuale; reati inerenti il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati; reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.