L'articolo 116 del Codice civile prevedeva che lo straniero, per contrarre matrimonio nello Stato italiano, doveva presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.
La Corte costituzionale ha abrogato l'articolo 116 citato nella parte in cui prevede la necessità di dimostrare il regolare soggiorno.
Sostiene la Corte, infatti, che sposarsi è un diritto inviolabile della persona che va riconosciuto a chiunque a prescindere dalla comunità politica di appartenenza (Corte costituzionale, sentenza n. 245/2011).