I minori stranieri sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, ove è affermato che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto prioritariamente in conto il superiore interesse del minore.
In particolare in Italia i minori stranieri godono, fra gli altri, del diritto all’istruzione, all’assistenza sanitaria, al collocamento in un luogo sicuro, all’apertura della tutela quando i genitori non siano in condizioni di esercitare la potestà genitoriale, all’affidamento se privi di un ambiente familiare idoneo e all’unità familiare.
I minori stranieri in Italia possono trovarsi in due condizioni:
- minori non accompagnati
- minori accolti temporaneamente nel territorio dello Stato
Minori non accompagnati
Per minore straniero non accompagnato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana che, non avendo presentato domanda di asilo politico, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano (articolo 1, comma 2, D.P.C.M. n. 535/99).
In base all'articolo 19 del Testo Unico dell'Immigrazione, il minore non può essere espulso, salvo i casi di ordine pubblico o il diritto di seguire il genitore o l’affidatario espulso; in questi casi la competenza spetta al Tribunale per i Minorenni.
I minori stranieri non accompagnati hanno diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi di "minore età" valido fino al compimento del diciottesimo anno.
L'articolo 11 del D.P.R. n. 394/1999 prevede inoltre il rilascio del permesso di soggiorno per integrazione del minore, previo parere del Comitato per i Minori Stranieri.
Al compimento della maggiore età, il minore straniero non accompagnato può proseguire la sua permanenza regolare in Italia, se dimostra di trovarsi nel nostro Paese da almeno tre anni e di aver effettuato un percorso di integrazione della durata di almeno due anni.
Minori accolti temporaneamente nel territorio dello Stato
Per minore accolto temporaneamente nel territorio dello Stato s’intende il minore non avente cittadinanza italiana, o di altri Stati dell’Unione europea, di età superiore a sei anni, entrato in Italia nell’ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da Enti, associazioni o famiglie; il singolo minore o il gruppo di cui fa parte è seguito da uno o più adulti con funzioni di sostegno, di guida e di accompagnamento.
Per la gestione dei programmi solidaristici di accoglienza è competente il Comitato per i minori stranieri.