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Lo straniero irregolare può essere espulso se il figlio minore frequenta la scuola?

Pubblicato in: Immigrazione

Secondo la Cassazione, può essere espulso il genitore irregolare anche se il figlio minore frequenta la scuola.

Secondo la sentenza del 10 marzo 2010 n. 5856 della Corte di Cassazione la frequenza scolastica di un minore figlio di genitore irregolare non sarebbe sufficiente ad impedire l'espulsione del genitore.

In particolare la Corte afferma che:

"<...> l'art. 31 del testo unico non può essere diretto a salvaguardare la normale situazione di convivenza dei minori con il proprio genitore, essendo invece essa correlata esclusivamente alla sussistenza di situazioni particolari, le quali non possono assumere carattere di normalità e stabilità collegate al ciclo scolastico.

Può aggiungersi che il fatto che essi si siano inseriti con profitto nella scuola e che ivi abbiano intrecciato stabili amicizie non è circostanza eccezionale né transeunte, poiché la scolarizzazione dei minori medesimi fino al compimento dell'istruzione obbligatoria rappresenta un'esigenza ordinaria, collegata al loro normale processo educativo-formativo".

Di opinione contraria è la Cassazione, nella precedente sentenza del 25 ottobre 2010, n. 21799, secondo cui la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare, irregolarmente soggiornante, del minore si giustifica in presenza di un qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave.

Questa seconda sentenza dà quindi maggiore importanza al "grave danno" che potrebbe subire il minore piuttosto che alla sussistenza di "situazioni particolari".

L'articolo 31[1] del Decreto Legislativo n. 286/98 citato, in effetti, non fa riferimento a "situazioni eccezionali" bensì al "grave pregiudizio" per il minore.

 

Note

  1. ^ Articolo 31 Disposizioni a favore dei minori (D.lg. n. 286/98)
    1. Il figlio minore della straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.
    2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.
    3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.
    4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni.

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