ll T.A.R. del Lazio ha accolto il ricorso di un cittadino straniero al quale era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno a causa di una precedente condanna per il reato di spaccio.
Va precisato che il cittadino straniero aveva pure presentanto domanda per la riabiliatazione al Tribunale di sorveglianza. La riabilitazione è stata poi concessa nelle more del giudizio dinanzi al T.A.R..
Nel caso di specie, il T.A.R. ha ribadito il precedente orientamento, favorevole al cittadino straniero, ravvisando la violazione dell'articolo 5, comma 5 del Decreto Legislativo n. 286/98, che impone all'Amministrazione di effettuare una complessiva valutazione di pericolosità, trattandosi di persona da tempo presente sul territorio dello Stato.
A questo si aggiunge il fatto della sopravvenuta riabilitazione.
Al riguardo il Consiglio di Stato, in plurime occasioni, ha affermato che la riabilitazione, ai sensi dell'articolo 178 del Codice penale, estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, tra i quali rientra anche l'effetto ostativo al rilascio del permesso di soggiorno dall'articolo 4, comma 3, del Decreto Legislativo n. 286/98 (Consiglio Stato, sentenza del 3 agosto 2010, n. 5148).
Il giudizio favorevole del Tribunale di sorveglianza inoltre sicuramente rileva ai fini della valutazione di pericolosità sociale del ricorrente, che la giurisprudenza amministrativa ritiene debba essere effettuata anche in caso di rinnovo di permesso di soggiorno (T.A.R. del Lazio senenza del 7 febbraio 2013, n. 1377).
Infine, per quanto attiene alla sopravvenienza del provvedimento del Tribunale di sorveglianza rispetto al tempo di adozione del provvedimento impugnato, va richiamato quanto di recente affermato dal Consiglio di Stato, secondo cui “essendo la questione ancora aperta e sub iudicio, si deve ritenere che l'avvenuta adozione del provvedimento di riabilitazione riverberi i suoi effetti sul procedimento e richieda un riesame del provvedimento di rigetto da parte dell'Autorità amministrativa competente, ai sensi della disposizione dell'art. 5, comma 5, primo periodo, del D. Lgs. n. 286/1998, che prevede l'esame degli elementi sopravvenuti che consentano il rilascio del permesso di soggiorno; (Cons. Stato, III, 16 febbraio 2012, n. 808).