Riguardo il valore probatorio dei verbali ispettivi, redatti dalle Autorità di controllo (ad esempio, in materia di violazioni sul luogo di lavoro, i verbali dell'Ispettorato del lavoro o dell'INPS), tali verbali possono essere liberamente valutati dal giudice come prova dei fatti ivi descritti (ad esempio, la presenza di lavoratori subordinati non regolarizzati).
Tale valore tuttavia è meramente indiziario.
Ad esempio, la dichiarazione raccolta sul posto da persona che dichiara di essere lavoratore subordinato con l'indicazione della data di assunzione, non ha efficacia probatoria assoluta (ossia che non ammette prova contraria) nè privilegiata (ossia fino a querela di falso) e resta liberamente valutabile dal giudice in concorso con altri elementi probatori. Va anche tenuto presente che l'onere di dimostrare l'illecito grava sull'ufficio accertatore ed il cittadino ha comunque la possibilità di fornire la prova contraria (Cassazione, sentenza del 17 gennaio 2020, n. 978).
Sul punto, va comunnque evidenziato che in sede processuale, si tende a riconoscere una particolare attendibilità delle dichiarazioni rese sul posto all'organo accertatore in quanto rese senza preavviso e perciò tendenzialmente più genuine e sincere, specie se rafforzate da precisazioni e puntualizzazioni in ordine ai tempi e alle modalità con le quali l'attività lavorativa risultava in concreto svolta (Cassazione, sentenza del 4 novembre 2019, n. 28286).
Diverso valore va invece riconosciuto ai suddetti verbali ispettivi con riferimento alla provenienza dal sottoscrittore delle dichiarazioni riportate nel verbale, alle dichiarazioni rese all'accertatore ed agli altri fatti che questi attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Su questi aspetti, infatti, il verbale ispettivo ha il valore di un atto pubblico, in quanto redatto da un pubblico ufficiale, per cui - limitatamente alle suddette circostanze - fa piena prova fino a querela di falso, in base all'articolo 2700 del Codice civile ("L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonche' delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti").
Al riguardo, la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza del 3 febbraio 1996, n. 916) ha affermato che i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'articolo 2700 del Codice civile, relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.