La Cassazione è ormai univoca nell'affermare l'obbligo per le Imprese di Assicurazione di rimborsare le spese legali sostenute in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento del danno (Cassazione, sentenza del 21 gennaio 2010, n. 997).
Ciò in forza del consolidato principio giurisprudenziale, di ordine generale, in ragione del quale il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di riportare il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo (Cassazione, sentenza del 27-01-2010, n. 1688; Cassazione, sentenza del 5 luglio 2002, n. 9740).
È stato, inoltre, ribadito, il seguente principio di diritto: “In caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di assistenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento di detto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su detto aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento” (Cassazione, sentenza del 21 gennaio 2010, n. 997).
Per le stesse ragioni è stato riconosciuto il diritto al rimborso dell'IVA, a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata.
Deve pure essere risarcito il cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, il danno da fermo tecnico deve essere risarcito anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, in quanto l'unica circostanza rilevante a tal fine è che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo.