La Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere sul ricorso presentato da un uomo che chiedeva l'assegnazione della casa familiare adducendo di essere il coniuge più debole poiché anziano e portatore di handicap.
La Corte ha respinto il ricorso richiamando un orientamento già consolidato per il quale ha un senso l'assegnazione della casa coniugale, intesa come centro di affetti, interessi e relazioni interpersonali, ad uno dei coniugi, in deroga all'ordinario assetto di interessi che discende dal diritto dominicale o dal diritto di godimento gravante sull'immobile, in quanto possa ritenersi che, nonostante la separazione dei coniugi, ancora sussista una famiglia.
Venuta meno la comunanza di vita e di affetti tra i coniugi, può ancora parlarsi di famiglia in quanto vi siano i figli e la convivenza dei membri della famiglia prosegua, nonostante il vulnus inferto dalla separazione intervenuta tra i coniugi.
Ove non vi sia prole convivente, questo tipo di tutela non ha più ragione di sussistere né il legislatore ha ritenuto di adottare un diverso tipo di regolamento, facendo prevalere l'interesse alla tutela del coniuge più debole sul diritto reale o di godimento relativo all'immobile già sede della casa coniugale (sentenza n. 3934/2008).
Il principio affermato dalla Cassazione ha il suo fondamento giuridico nell'articolo 155 del Codice civile, nel testo vigente sino all'entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54, e nell'articolo 155 quater del Codice civile, in tema di separazione, analogo all'articolo 6 della Legge n. 898/70.
Questi articoli subordinano l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi.
In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'articolo 156 del Codice civile, che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
Il coniuge più debole, tuttavia, potrebbe conservare la possibilità di ottenere la corresponsione di un assegno che gli garantisca quanto necessario al mantenimento.