Qualora il giudice della separazione abbia stabilito che il genitore non affidatario debba contribuire al pagamento delle spese straordinarie (ad esempio le spese mediche), tale provvedimento rappresenta un titolo esecutivo (potrebbe trattarsi sia della sentenza di separazione/divorzio, sia del decreto di omologa sia di altro provvedimento di natura provvisoria, come l'ordinanza presidenziale emessa in prima udienza).
L'altro coniuge, pertanto, potrà agire in via esecutiva senza bisogno di una ulteriore pronuncia giurisdizionale. Chiaramente sarà suo onere, in caso di contestazione da parte dell'obbligato, dimostrare l'effettiva entità della spesa per cui agisce, mediante l'esibizione di opportuna documentazione (Corte di Cassazione, sentenza n. 11316/2011: "il provvedimento con cui in sede di separazione - non importa se consensuale o giudiziale, ovvero se provvisorio o definitivo - si stabilisca, ai sensi dell'articoll 155, secondo comma, del Codice civile, quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli, costituisce esso stesso titolo esecutivo e non richiede, nell'ipotesi di non spontanea ottemperanza da parte dell'obbligato ed al fine di legittimare l'esecuzione forzata, un ulteriore intervento del giudice, qualora il genitore creditore possa allegare ed opportunamente documentare l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità”. Tutto ciò, “impregiudicato, beninteso, il diritto dell'altro genitore di contestare - ex post ed in sede di opposizione all'esecuzione, dopo l'intimazione del precetto o l'inizio dell'espropriazione - la sussistenza del diritto di credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità di individuazione dei bisogni del minore").