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Separazione e divorzio: le "spese straordinarie" secondo il Tribunale di Roma

Pubblicato in: Separazioni e divorzi

Stilato il Protocollo del Tribunale di Roma che chiarisce il concetto di spese straordinarie nell'ambito della separazione o divorzio.

Il 17 dicembre 2014 è stato stilato il Protocollo di intesa tra il Tribunale di Roma e l'Ordine degli Avvocati di Roma, inteso a fornire indicazioni più precise circa il concetto di "spese straordinarie" nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio e, in generale, di affidamento dei figli.

Lo scopo è quello di ridurre il contenzioso che troppo spesso nasce tra i genitori proprio a causa della genericità del concetto di spese straordinarie (le spese straordinarie infatti restano al di fuori dell'assegno di mantenimento, che riguarda solo le spese ordinarie, e generalmente sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno).

Si segnala che già anche altri Tribunali hanno adottato protocolli di questo tipo, tra cui:  Bolzano (protocollo del 25 febbraio 2010); Vicenza (protocollo del 13 luglio 2009); Verona (protocollo del 19 febbraio 2009).

Vediamo cosa dice il Protocollo del Tribunale di Roma.

Le spese ordinarie

Innanzitutto, vengono indicate le spese ordinarie (che rientrano nell'assegno di mantenimento mensile) ossia quelle correnti quali: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista).

Di tali spese il giudice ne tiene conto ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento. E' quindi importante specificarle nelle richieste introduttive, attraverso il proprio avvocato.

Una osservazione riguardo le spese universitarie: sebbene il Protocollo escluda le tasse universitarie dalle spese ordinarie, si segnala un diverso orientamento giurisprudenziale secondo cui le spese per la formazione universitaria sono spese ordinarie, tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell'assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo (Cassazione, sentenza n. 8153/2006).

Le spese straordinarie

Le spese straordinarie, si legge nel Protocollo, sono quelle imprevedibili nell'an o nel quantum o comunque quelle che attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.

Le spese straordinarie poi sono suddivise in:

  • spese straordinarie obbligatorie (non subordinate al consenso di entrambi i genitori)
  • spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori

 

Le spese straordinarie obbligatorie, per cui NON è previsto il previo accordo tra i genitori sono: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia pubblici che privati, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.

 

Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono:

  • scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette e spese alloggiative ove fuori sede di università pubbliche o private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e per coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
  • di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze senza i genitori, acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
  • sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per l'attività agonistica;
  • medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.

Come si acquisisce il consenso dell'altro genitore, in caso di conflitto?

Il genitore che intende sostenere quella spesa, invia una specifica richiesta scritta all'altro. Quest'ultimo, ove non si opponga nel termine massimo di dieci giorni (ovvero di un termine all'uopo fissato) esprimendo un motivato dissenso per iscritto, verrà considerato consenziente.

Qualora invece manifesti espressamente un dissenso motivato e il conflitto non si riesca a risolvere neanche alla luce dei criteri indicati nel Protocollo, è chiaro che bisognerà ancora una volta ricorrere al giudice.

 

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