La pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite, anche in caso di divorzio.
Questo in base all'articolo 5 della Legge n. 898/1970.
E' necessario però che l'(ex) coniuge non si sia nuovamente sposato e sia titolare di un assegno periodico divorzile.
La Cassazione ha precisato che il diritto all'assegno divorzile, da cui discende il diritto alla pensione di reversibilità, deve essere attuale e concreto al momento della morte del coniuge obbligato (Cassazione, sentenza del 24 settembre 2018, n. 22434).
In altre parole, laddove in sede di divorzio sia stata prevista la corresponsione "una tantum" dell'assegno, ossia in unica soluzione, in tal caso non sussiste il diritto alla pensione di reversibilità.
E infatti, precisa la Corte, il requisito funzionale del trattamento di reversibilità è dato dal medesimo presupposto solidaristico dell'assegno periodico di divorzio, finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge; mentre nel caso in cui sia stato corrisposto l'assegno "una tantum" non esiste una situazione di contribuzione economica che viene a mancare.