L'articolo 131 bis del Codice penale prevede una particolare causa di non punibilità, ossia la particolare tenuità del fatto.
I criteri che la norma detta per la verifica di tale causa di non punibilità sono le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo. E' necessario inoltre che il comportamento non sia abituale.
Al riguardo, si è posta la questione se la norma sia applicabile nel caso dei reati tributari, per i quali il legislatore ha stabilito la soglia oltre la quale il fatto integra un illecito penale (dimostrando quindi di aver già effettuato a monte la valutazione della gravità della condotta sulla base del quantum dell'imposta evasa).
Sul punto, la Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 51597/2017, in riferimento al reato di omesso versamento di ritenute certificate, di cui all'articolo 10 bis, del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in un caso in cui l'imprenditore aveva superato di soli 369 € la soglia di legge pari a € 150.000.
La Cassazione, richiamando anche altri precedenti pronunce, ha ritenuto che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto si applica anche ai reati tributari per i quali sono già previste dal legislatore soglie di punibilità, ma a condizione che l'evasione superi di pochissimo la soglia di legge (come era accaduto nel caso di specie).
Il Giudice dovrà allora adeguatamente motivare non solo in merito alla rilevanza dei beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice, ma anche sulla concreta lesione derivante dal reato, effettuando "una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, c. 1, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo", come pure affermato dalle Sezioni Unite con sentenza del 25 febbraio 2016, n. 13681.
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