La Cassazione ha affrontato il caso di un amministratore di una società che aveva omesso di versare l’Iva dovuta, per cui era stato perseguito per il reato di cui all’articolo 10-ter del Decreto Legislativo del 10 marzo 2000, n. 74 (Cassazione, sentenza del 5 marzo 2014, n. 1056).
Orbene, in base all'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (che prevede l'applicazione della confisca ai sensi dell'articolo 322 ter del Codice penale), era stato disposto il sequestro preventivo su un bene immobile di proprietà dell'amministratore, di valore equivalente al profitto derivante dal reato, consistente in quanto dovuto e non versato. L'imputato si era opposto al sequestro in quanto il giudice non aveva verificato preventivamente la possibilità di aggredire i beni della società amministrata, o comunque non aveva disposto nei confronti dell’ente un sequestro finalizzato alla confisca per equivalente.
Si è posto dunque il quesito se sia possibile o meno disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente nei confronti dei beni di una persona giuridica per le violazioni tributarie commesse dal legale rappresentante o da altro organo della stessa.
Sul punto, la Cassazione, con sentenza del 5 marzo 2014, n. 10561, ha affermato i seguenti quattro principi di diritto:
- è consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, "di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi" dell’ente medesimo, a condizione che tale profitto o beni siano direttamente riconducibili al profitto e siano nella disponibilità dell’ente;
- non è consentito il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, nei confronti di una persona giuridica qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto dagli organi dell’ente stesso, salvo che l’ente sia uno "schermo fittizio";
- non è consentito il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, nei confronti degli organi di un ente per reati tributari da costoro commessi "quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario" compiuto dagli organi dell’ente stesso in capo a costoro o a persona, ente compreso, non estraneo al reato;
- l’impossibilità del sequestro del profitto di reato può essere anche solo transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto del reato.